(massima n. 1)
Nell'espropriazione di beni indivisi l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile dal giudice che lo ha emesso e impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.