(massima n. 1)
Qualora, a seguito di pignoramento di bene indiviso, venga sospeso il procedimento esecutivo, in attesa della definizione di giudizio di divisione (art. 601 c.p.c.), il giudice istruttore di quest'ultimo, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita od assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa. Ove tale attribuzione venga disposta dall'istruttore, il relativo provvedimento, di carattere anomalo, e non altrimenti impugnabile, č denunciabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo contenuto decisorio.