(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattivitā delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso č impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.