(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, quando oggetto di espropriazione immobiliare sono quote di un'unitą poderale - gią costituita in comprensorio di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed in origine assegnata in proprietą a contadini diretti coltivatori, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 - pervenute ai debitori in forza di successione a causa di morte anteriore all'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 191, la persistente infrazionabilitą del bene preclude la vendita giudiziaria delle quote indivise, con la conseguenza che trova applicazione la speciale procedura camerale prevista dagli artt. 5 e segg. della legge n. 1078 del 1940 invece dell'ordinario giudizio di divisione, previsto dall'art. 601 cod. proc. civ.