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Articolo 788 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Motivo illecito

Dispositivo dell'art. 788 Codice Civile

Il motivo illecito(1) [1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità(2) [626 c.c.].

Note

(1) Deve, cioè, essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343, 1345 del c.c.).
(2) Il motivo illecito non deve necessariamente risultare dall'atto ma deve essere da questo desumibile interpretando la volontà del donante.

Ratio Legis

La speciale considerazione di cui gode il motivo della donazione si giustifica alla luce della posizione di prevalenza riconosciuta alla volontà del donante rispetto a quella del donatario.
La norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto in materia di contratti, ove il motivo illecito è rilevante se comune ad entrambe le parti e non è necessario risulti dal corpo dell'atto (v. art. 1345 del c.c. del c.c.).

Spiegazione dell'art. 788 Codice Civile

Motivo illecito è quello che è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Esso resta, di solito, indifferente per il diritto, ma questo lo prende in considerazione quando ha costituito la determinante del negozio. Si spiega così la norma dell’art. 788, che pone in rilievo l'importanza che anche nei rapporti giuridici privati devono avere quei principi etici sui quali risiede l’ordine sociale giuridico.
La legge non si spinge a dichiarare nulla la donazione conclusa per motivi immorali, così accogliendo le esagerate conseguenze della teoria soggettiva: la donazione determinata da un motivo illecito è nulla purché il motivo risulti (anche solo implicitamente) dall’atto e si accerti essere stato l’unico a determinarla.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 788 Codice Civile

Cass. civ. n. 6016/2019

Per verificare la validitā di una procura a donare in uno stato estero che la ammetta ai sensi dell'art. 60 della L. 31 maggio 1995, n. 218, altrimenti nulla ai sensi dell'art. 778 c.c., č necessario che questa sia concretamente e non solo potenzialmente diretta all'utilizzo in tale stato.

Cass. civ. n. 10576/2018

Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietā dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.

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