(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di divisione del bene indiviso oggetto del pignoramento immobiliare, dispone la vendita dell'immobile, nonostante sia insorta controversia sulla necessitā della vendita, a seguito di domanda di assegnazione, della quota pignorata da parte del comproprietario del bene, č impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, avendo contenuto decisorio ed essendo sottratta per legge ad ogni altra forma di impugnazione.