(massima n. 1)
Il giudizio di divisione endoesecutivo č ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non č necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dā luogo a nullitā, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.