(massima n. 1)
Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facoltą di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.