Cass. civ. n. 9097/2019
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013).
Cass. civ. n. 11131/2015
Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
Cass. civ. n. 12995/2013
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'eredità).
Cass. civ. n. 6107/2012
Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Cass. civ. n. 4747/2012
In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.
Cass. civ. n. 10863/2010
L'inosservanza,anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.
Cass. civ. n. 6826/2010
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 21073/2009
Nel processo di cassazione, l'integrazione del contraddittorio deve avvenire, come si deduce anche dall'art. 371 bis c.p.c., mediante notifica di un atto che abbia il medesimo contenuto di quello che avrebbe dovuto essere notificato in origine, ossia del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica di un atto che si riproduca il solo controricorso.
Cass. civ. n. 6220/2005
L'art. 371 bis, c.p.c., dev'essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c., la quale ricollega all'inesecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio (ed anzi all'inesecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità della impugnazione, di modo che la sanzione della improcedibilità – prevista dall'art. 371 bis – può risultare applicabile soltanto in presenza di un'esecuzione tempestiva dell'ordine di integrazione del contraddittorio, alla quale non sia seguito il deposito entro il termine prescritto dallo stesso art. 371 bis. Ne consegue che, allorquando la S.C. constati che manca la prova dell'esecuzione dell'ordine di integrazione (o di una sua esecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità fa aggio su quella della improcedibilità, che, dunque, può essere applicata solo se consti che l'ordine di integrazione sia stato eseguito ed anzi sia stato eseguito tempestivamente, cioè entro il termine perentorio assegnato. Siffatta conclusione discende sia dal fatto che, altrimenti, si avrebbe una quasi totale abrogazione per il giudizio di cassazione dell'art. 331, secondo comma, c.p.c. (che sarebbe applicabile nel solo caso in cui le stesse parti cui era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio diano atto in udienza della inesecuzione o di una esecuzione non tempestiva), sia dalla stessa funzione per cui è stato introdotto l'art. 371 bis (che è quella di consentire alla S.C. di valutare tempi e modi della trattazione del ricorso), sia, infine, dal fatto che diverse sono le conseguenze che l'ordinamento ricollega alla inammissibilità ed alla improcedibilità dell'impugnazione in riferimento alla sorte della impugnazione incidentale.
Cass. civ. n. 19395/2004
L'«atto di integrazione del contraddittorio» davanti alla Corte di cassazione disposto ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza – con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate – sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice (intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo), in quanto, se si dovesse ritenere consentita la notificazione di un atto di integrazione di contenuto diverso e ridotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile disparità tra i destinatari del ricorso originario e coloro che, pur essendo litisconsorti necessari, sono chiamati a partecipare al giudizio in un momento successivo.+
Cass. civ. n. 13602/2004
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa), ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità.
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In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte è non già quello, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensì quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell'art. 371 bis c.p.c.
Cass. civ. n. 1583/1999
Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo. (Nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371 bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 L. n. 353/90).