[Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilitą e d'improcedibilitą del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e i quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.
Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi i restituisce gli atti alla cancelleria della corte.
Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 secondo comma del codice.]