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Articolo 138 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Procedimento in camera di consiglio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 138 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilitą e d'improcedibilitą del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e i quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi i restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 secondo comma del codice.]

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