(massima n. 1)
Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilitą, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo. (Nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371 bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 L. n. 353/90).