(massima n. 1)
L'inosservanza,anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilitą del ricorso per cassazione e non l'improcedibilitą dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.