(massima n. 1)
In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullitā della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato č quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilitā del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilitā della nullitā dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.