(massima n. 1)
L'«atto di integrazione del contraddittorio» davanti alla Corte di cassazione disposto ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilitą, al ricorso originario nella sua interezza con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice (intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneitą dell'atto a realizzare il suo scopo), in quanto, se si dovesse ritenere consentita la notificazione di un atto di integrazione di contenuto diverso e ridotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile disparitą tra i destinatari del ricorso originario e coloro che, pur essendo litisconsorti necessari, sono chiamati a partecipare al giudizio in un momento successivo.+