(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitā, l'art. 371 bis c.p.c., lā dove impone, a pena di improcedibilitā, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa), ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullitā.