(massima n. 3)
In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d. processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione, ove detta richiesta di regolamento non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti del processo a quo, la norma dell'art. 331 Cod. proc. civ., in tema di ordine di integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio, ciò posto, tuttavia - poiché l'istanza cui all'art. 41 Cod. proc. civ., prescindendo dall'interesse e dalle posizioni in giudizio delle parti, e non richiedendo la specificazione dei motivi, né l'indicazione dei giudice che si assume fornito di giurisdizione, si distingue da una domanda caratterizzata, oltre che dalla sollecitazione dell'intervento del giudice, dalla contestuale esposizione delle ragioni della richiesta -, la finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza; pertanto, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio a quo, ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale avvenuta notifica del controricorso è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo, e ad escludere, quindi, la necessità, per la Corte, di ordinare l'integrazione del contraddittorio.