(massima n. 1)
In materia di appello, quando il giudice - nel provvedere a norma dell'art. 348 bis cod. proc. civ. - non si limiti a dichiarare l'appello inammissibile, perché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicché è ricorribile per cassazione. (Nella specie, a fronte di una domanda risarcitoria promossa da uno straniero, dichiarata improcedibile dal giudice di pace per difetto di prova della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, il giudice d'appello aveva riconosciuto l'erroneità, sul punto, della pronuncia di primo grado, ma, avendo ritenuto comunque infondata la domanda risarcitoria per altre considerazioni di merito, piuttosto che statuire secondo le normali regole procedurali aveva pronunciato l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ., così privando, di fatto, l'appellante della possibilità di contestare tale decisione, potendo egli indirizzare il ricorso per cassazione soltanto avverso la pronuncia di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.).