(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato.