(massima n. 1)
L’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione, può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei termini previsti dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c