(massima n. 2)
La riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilitą od improcedibilitą, č soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.