(massima n. 1)
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non č data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilitą di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinchč la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non pił attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016).