Cass. civ. n. 15570/2015
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, né gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio.
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Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio.
Cass. civ. n. 2939/2001
Dal complesso della vigente normativa previdenziale non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui «indisponibilità» trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento considerato ammissibile dalla S.C. di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).
Cass. civ. n. 4847/2000
Il giuramento decisorio può essere deferito dal procuratore della parte solo se sia munito di mandato speciale; tale potere non è compreso nella facoltà — conferita nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione — di deferire «i giuramenti di rito», essendo tale attribuzione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo.
Cass. civ. n. 3508/1991
In materia di previdenza dei lavoratori agricoli, il carattere pubblicistico del rapporto previdenziale. correlato all'iscrizione di questi ultimi negli appositi elenchi nominativi, e l'indisponibilità del diritto a pensione (nella specie, di invalidità) non vietano che possano costituire oggetto di giuramento — in particolare, suppletorio — i fatti materiali che rappresentano il sostrato e la premessa per l'affermazione o la negazione del diritto alla posizione previdenziale, come, ad esempio, il fatto dell'assunzione o dell'associazione di persone per l'esecuzione di una determinata attività, con precisazione delle concrete modalità di espletamento del relativo rapporto.
Cass. civ. n. 6601/1982
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2737 e 2731 c.c., il giuramento decisorio può essere deferito (sia pure con i limiti di efficacia di cui agli artt. 2731 e 1398 c.c.) a colui che rappresenta la parte del processo, non già a colui che si assume essere stato rappresentante nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, quando la parte che si sostiene essere stata mandante in tale rapporto neghi di aver conferito mandato con rappresentanza, in quanto il primo (qualunque sia il motivo della sua chiamata nella causa in cui il rapporto stesso è stato dedotto) non può in alcun modo impegnare quest'ultimo mediante la prestazione del giuramento. In siffatta ipotesi, incombendo al terzo contraente l'onere di provare l'avvenuto conferimento di poteri di rappresentanza dalla parte suindicata alla persona con la quale ha contrattato, il giuramento decisorio è ammissibile ed efficace solo se deferito al preteso mandante.