(massima n. 1)
In tema di giuramento decisorio, non comportano nullitą la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullitą, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non č prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale č stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di lą della differente formula usata - «č vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/03/2013).