(massima n. 1)
Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alternarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, adeguatamente motivato, non č censurabile in cassazione, rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la prestazione del giuramento espresso in forma negativa per il solo fatto che il giurante aveva prospettato una situazione giuridica diversa da quella inserita nella formula, senza valutare l'eventuale valore sostanziale dell'aggiunta, sotto la specie dell'estensione o della rilevanza esclusiva della precisazione).