Il primo comma di questa norma lascia intendere che le nullità, sia quelle rilevabili su istanza di parte che quelle rilevabili d’ufficio, devono costituire oggetto di una pronuncia da parte del giudice, in mancanza della quale l’atto nullo rimane in vita.
Si dice, infatti, che tale pronuncia abbia efficacia costitutiva.
La
rinnovazione, invece, disposta sempre dal giudice, se ve ne è possibilità, realizza più che la conservazione degli effetti degli atti invalidi, la sostituzione di un elemento viziato del procedimento con uno conforme a legge, ed è tendenzialmente riferibile ad ogni atto del processo.
L’espressione il giudice “
deve” disporre lascia intendere che l’organo giudicante abbia un dovere ufficioso di disporre la rinnovazione e che lo stesso non sia autorizzato a chiudere il processo se non dopo aver consentito la
sanatoria dell’atto invalido a mezzo di rinnovazione.
Il relativo provvedimento deve essere emesso anche nel caso in cui la causa si trovi già in fase decisoria o in grado di
impugnazione e può determinare la regressione dell’intero processo al momento iniziale, rinvenendosi la sua specifica funzione nel salvataggio dell’intero procedimento.
E’ stata anche ritenuta ammissibile una rinnovazione c.d. spontanea, possibile solo se compiuta immediatamente, mentre se il giudizio è proseguito e si trova in una fase in cui l’atto non riuscirebbe da solo ad inserirsi validamente, allora il provvedimento del giudice sarà indispensabile.
Per quanto riguarda l’interpretazione che è stata data all’espressione “
quando è possibile” contenuta al primo comma della norma, si ritiene che tale espressione si riferisca principalmente all’eventualità che tra l’atto nullo e la sua rinnovazione sia intervenuto lo spirare di un
termine perentorio, ipotesi in cui la
decadenza non potrebbe essere superata dall’ordine ufficioso del giudice, in quanto diversamente si ammetterebbe una non consentita
rimessione in termini.
Il secondo comma prevede l’addebito diretto delle spese di rinnovazione al
cancelliere o all’
ufficiale giudiziario, nelle ipotesi in cui si accerti che la nullità degli atti sia ai medesimi imputabile, e rappresenta una deroga eccezionale al principio di cui all’
art. 90 del c.p.c. in tema di anticipazione delle spese.
In quanto tale, non può essere estesa al di là dei casi espressamente previsti.
Presupposto di tale responsabilità è la sussistenza del
dolo e della
colpa grave, oltre ovviamente alla sussistenza di un
nesso di causalità tra il danno e la violazione dei doveri che incombono su tali soggetti.