L'
ordinanza che ammette il
giuramento decisorio deve essere succintamente motivata, resa nelle forme previste dall’
art. 134 del c.p.c. e deve contenere, ai fini della sua successiva notificazione alla parte:
-
la formula del giuramento
-
la determinazione del tempo, luogo e modo dell'assunzione.
Come può notarsi, la norma in esame introduce, con riferimento al giuramento decisorio, una deroga a quelli che sono i principi generali in tema di ammissione dei mezzi di prova; infatti, a differenza di ciò che accade per gli altri mezzi di prova richiesti dalle parti, il giuramento decisorio è ammesso dal
giudice istruttore con propria ordinanza solo se non sorgono preventive contestazioni in ordine alla sua ammissibilità (lo stesso vale per l'ammissione del
riferimento).
Qualora, invece, dovessero sorgere contestazioni, sotto ogni profilo, in ordine all'ammissibilità del giuramento decisorio, provvede il
collegio.
È poi sempre il collegio a dover provvedere se sorgono questioni in ordine alla revoca del giuramento, ovvero alla modificazione della formula ad opera della parte o del giudice istruttore.
Il provvedimento con il quale vengono risolte le contestazioni ha sempre forma di ordinanza.
La
ratio della deroga va probabilmente ricercata nel fatto che l'organo che si dovrà occupare della decisione della causa è indubbiamente miglior giudice, di quanto non sia l'organo deputato all'istruzione, al fine di determinare la valenza decisoria che può avere il fatto da provare, oltre che nell'esigenza di ridurre al massimo i casi d'assunzione di giuramenti che poi si potrebbero rilevare inutilizzabili.
Tale deroga non vale, invece, per le questioni che possono sorgere in ordine alle modalità d'assunzione, le quali possono ben essere risolte dal giudice istruttore.
Indubbiamente, anche se non sorgono contestazioni intorno al deferimento, il giudice istruttore è tenuto a verificare d'ufficio l'ammissibilità del mezzo, e può sempre dichiararlo inammissibile con propria ordinanza, senza che i limiti posti all'ammissibilità del giuramento possano essere derogati su accordo delle parti, così come, anche se non siano sorte contestazioni dinanzi all'istruttore ed il mezzo sia stato ammesso ed assunto, il collegio dovrà verificarne d'ufficio l'ammissibilità, ben potendolo revocare.
Sulla scorta di quanto previsto dal secondo comma dell’
art. 177 del c.p.c., sia l'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore che quella pronunciata dal collegio possono essere revocate dallo stesso organo che le ha pronunciate (il collegio può anche revocare l'ordinanza del giudice istruttore).
Anche se pronunciata in assenza di contestazioni o addirittura su concorde richiesta di entrambe le parti, si ritiene che non possa essere d'ostacolo alla revocabilità dell'ordinanza la regola di cui al terzo comma n. 1 dell’art. 177 c.p.c., e ciò in quanto i limiti posti all'ammissione del giuramento devono intendersi sottratti alla libera disponibilità delle parti.
La revoca può anche risultare per implicito dalla
sentenza.
Quale ulteriore deroga rispetto al regime comune delle ordinanze in materia di prova, le quali vanno comunicate dalla cancelleria al
procuratore costituito solo se pronunciate fuori udienza, (dovendosi altrimenti ritenere conosciute ai sensi del secondo comma dell’
art. 176 del c.p.c.), è qui previsto che l'ordinanza ammissiva del giuramento debba comunque essere
notificata personalmente alla parte
delata (non è invece prescritta la notificazione al deferente, mentre è doverosa anche nei confronti del delato contumace).
La previsione in esame (applicabile anche al rito del lavoro), opera sia nel caso in cui l'ordinanza sia pronunciata dal collegio, sia se pronunciata dall'istruttore.
Costituisce onere del deferente provvedere alla notificazione integrale dell'ordinanza, e ciò per consentire al delato di conoscere la formula del giuramento e il tempo dell'assunzione, in modo da valutare in piena libertà come determinarsi.
Ala notificazione si provvede nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 138 e ss c.p.c., essendo solo controverso se possa notificarsi alla parte in persona anche nel
domicilio eletto presso il procuratore costituito, ex
art. 141 del c.p.c..
L’eventuale
nullità della notificazione eseguita senza l'osservanza delle predette disposizioni è rilevabile d'ufficio; tuttavia, il vizio è sanato se la parte delata si presenta all'udienza fissata per la prestazione ovvero prima d'allora riferisce il giuramento all'avversario.
Sebbene non sia espressamente richiesto, si ritiene opportuno che il giudice fissi al deferente un termine per la notificazione alla controparte; in mancanza di tale termine, l'interessato dovrà comunque provvedere alla notificazione in un tempo congruo, dovendosi altrimenti considerare giustificata l'eventuale mancata comparizione del delato.
La giurisprudenza è comunque dell’opinione che l'istante non incorrerebbe nella decadenza dal diritto di far assumere il mezzo, e ciò sia nel caso di mancata notifica entro il termine fissato dal giudice (si tratterebbe di un termine di natura ordinatoria), sia nell’ipotesi di mancata notifica
tout court.