(massima n. 1)
In tema di giuramento decisorio, non comportano nullitą la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola «giuro » atteso che detta nullitą, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non č prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale č stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni, dell'affermazione «nego » anziché l'affermazione solenne «giuro e giurando nego » in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilitą, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione ).