(massima n. 1)
La scelta del consulente tecnico č rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltą delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettivitą e l'imparzialitą del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono pił deducibili mediante il ricorso per cassazione.