(massima n. 1)
La terzietā-imparzialitā del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto č prescritto per il giudice, ed č garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialitā č autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la societā convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).