(massima n. 1)
L'art. 192, comma secondo c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilitā di far valere successivamente la situazione di incompatibilitā, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non č consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilitā, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo č insindacabile in Cassazione se la motivazione č immune da vizi logici.