(massima n. 1)
L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/03/2016).