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Articolo 2813 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Pericolo di danno alle cose ipotecate

Dispositivo dell'art. 2813 Codice Civile

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [1186, 2743](1), il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [2795](2).

Note

(1) La tutela di carattere preventivo viene generalmente attivata su richiesta del creditore, anche nell'ipotesi in cui si temano gli effetti di determinate situazioni naturali (ad esempio un'inondazione o un incendio) rispetto ai quali il debitore o il terzo non forniscano adeguate garanzie allo scopo di cancellare o quanto meno ridurre l'eventuale rischio che possa colpire la cosa soggetta ad ipoteca.
(2) Nel caso in cui la res sottoposta a garanzia ipotecaria rischi di subire una effettiva diminuzione del proprio valore di mercato, che non risulti però consistente al punto tale da rendere insufficiente la soddisfazione della pretesa creditoria, il creditore stesso può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché disponga la cessazione degli atti pregiudizievoli oppure faccia adottare le necessarie cautele.

Ratio Legis

La disposizione mira a proteggere il creditore da eventuali atti dispositivi del bene che ne limitino la garanzia, accordandogli una tutela di carattere preventivo, tramite un'azione inibitoria rivolta a vietare azioni dannose, da parte del debitore o di un terzo, sulla cosa.

Spiegazione dell'art. 2813 Codice Civile

Importanza di questa nuova disposizione

Anche con quest'articolo si è colmata una lacuna del codice preesistente. Esso, nell'art. 1930, prevedeva l'ipotesi di perimento o deterioramento del fondo ipotecato, dando diritto a chiedere il supple­mento d'ipoteca o, in mancanza, il pagamento del credito, Ma questa disposizione non era sufficiente, non solo perchè era applicabile solo all'ipoteca convenzionale, essendo collocato nella sezione che riguardava questa, ma benanche perchè era un rimedio repressivo. E non sarebbe stato, perciò, sufficiente nemmeno nel sistema del nuovo codice che la stessa norma ha posta fra le disposizioni generali della conservazione delle garanzie patrimoniali (art. 2743). Occorreva un rimedio preventivo. Non era, certo, applicabile il rimedio della denuncia di nuove opere o di danno temuto, non avendo il creditore ipotecario il possesso del fondo, né ritenendosi l'ipoteca un diritto reale capace di possesso.

La dottrina cercò di colmare la lacuna ammettendo che il creditore ipotecario potesse chiedere il sequestro giudiziario, a norma dell'arti­colo 921 cod. proc. civ., ma ciò era assai controverso. Opportuna, quindi, è stata la disposizione del nuovo codice, tratta dal cod. civ. tedesco (§ 1134) e dal cod. civ. svizzero (art. 808).


Concetto di atti pregiudizievoli ai beni ipotecati

La legge parla di atti che il debitore o un terzo compiano e dei quali possano derivare pregiudizi alla garanzia ipotecaria. E da rite­nere, a nostro avviso, che non è necessario che si tratti di atti materiali positivi (p. es. una pericolosa coltivazione, una radicale trasformazione a prezzo della coltura, una parziale demolizione di un fabbricato), ma anche di fatti negativi (p. es. l'abbandono o la trascuratezza della coltura, la mancanza di riparazioni ecc.), ovvero, se si tratta di usufrutto, il non uso, il quale se è protratto per venti anni porta la sua estinzione di esso, e anche se si tratti di atti giuridici, che possano recare pre­giudizio al creditore ipotecario (p. es. una locazione inferiore al novennio a prezzo molto basso).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1139 L'art. 2813 del c.c., di nuova formulazione, completa la difesa che al creditore ipotecario, come al creditore pignoratizio, offre il precedente art. 2743 del c.c.. Prevedendo l'ipotesi che dal debitore o da un terzo si compiano atti materiali dai quali possa derivare il perimento o il deterioramento delle cose ipotecate, esso dà diritto al creditore di chiedere che sia ordinata la cessazione di tali atti o siano disposte le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della garanzia. La norma ha pertanto riferimento al pericolo del danno alle cose ipotecate e al conseguente pericolo della diminuzione della garanzia, mentre l'art. 2743 — il quale contempla non solo il danno derivante da fatti del debitore o di un terzo, ma anche quello derivante da caso fortuito — presuppone che il danno si sia già avverato e la garanzia sia divenuta insufficiente alla sicurezza del credito.

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