Importanza di questa nuova disposizione
Anche con quest'articolo si è colmata una lacuna del codice preesistente. Esso, nell'art. 1930, prevedeva l'ipotesi di perimento o deterioramento del fondo ipotecato, dando diritto a chiedere il supplemento d'ipoteca o, in mancanza, il pagamento del credito, Ma questa disposizione non era sufficiente, non solo perchè era applicabile solo all'ipoteca convenzionale, essendo collocato nella sezione che riguardava questa, ma benanche perchè era un rimedio repressivo. E non sarebbe stato, perciò, sufficiente nemmeno nel sistema del nuovo codice che la stessa norma ha posta fra le disposizioni generali della conservazione delle garanzie patrimoniali (art. 2743). Occorreva un rimedio preventivo. Non era, certo, applicabile il rimedio della denuncia di nuove opere o di danno temuto, non avendo il creditore ipotecario il possesso del fondo, né ritenendosi l'ipoteca un diritto reale capace di possesso.
La dottrina cercò di colmare la lacuna ammettendo che il creditore ipotecario potesse chiedere il sequestro giudiziario, a norma dell'articolo 921 cod. proc. civ., ma ciò era assai controverso. Opportuna, quindi, è stata la disposizione del nuovo codice, tratta dal cod. civ. tedesco (§ 1134) e dal cod. civ. svizzero (art. 808).
Concetto di atti pregiudizievoli ai beni ipotecati
La legge parla di atti che il debitore o un terzo compiano e dei quali possano derivare pregiudizi alla garanzia ipotecaria. E da ritenere, a nostro avviso, che non è necessario che si tratti di atti materiali positivi (p. es. una pericolosa coltivazione, una radicale trasformazione a prezzo della coltura, una parziale demolizione di un fabbricato), ma anche di fatti negativi (p. es. l'abbandono o la trascuratezza della coltura, la mancanza di riparazioni ecc.), ovvero, se si tratta di usufrutto, il non uso, il quale se è protratto per venti anni porta la sua estinzione di esso, e anche se si tratti di atti giuridici, che possano recare pregiudizio al creditore ipotecario (p. es. una locazione inferiore al novennio a prezzo molto basso).