(1)Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [586 c.p.c.] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto [2643 n. 6](2).
Note
(1)
Si veda l'art. 7, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (T.U. Imposte ipotecarie e catastali).
(2)
Nel caso in cui il terzo acquirente acquisti il bene ipotecato, viene sostanzialmente posta in essere una peculiare modalità di liberazione del bene, attraverso il pagamento del prezzo stabilito nella procedura esecutiva ai creditori che godono della garanzia, non potendo definirsi una alienazione vera e propria. Deve comunque ribadirsi che tale estinzione si rivolge esclusivamente verso le ipoteche che siano state iscritte anteriormente all'acquisto da parte del terzo.