Il terzo acquirente può rendersi aggiudicatario dell’immobile ipotecato, senza dover trascrivere il decreto di trasferimento, e ha regresso contro il venditore per l’eccesso del prezzo
Il tero acquirente può rendersi, nella vendita all’incanto, egli stesso aggiudicatario dell’immobile ipotecato, poiché il divieto di fare offerta all’incanto è posto solo per il debitore (
art. 579 del c.p.c., comma 1), sia perché non gli deve essere lecito per sottrarsi all'integrale pagamento dei debiti ipotecari, ma non può valere per il terzo acquirente, che non è personalmente obbligato (
art. 604 del c.p.c., comma 1). Se egli si rende aggiudicatario non deve trascrivere il decreto civ.). di trasferimento. La ragione della dispensa da questo obbligo non è già, che il terzo acquirente aggiudicatario si consideri proprietario dell'immobile ipotecato ma sempre in forza del suo primo titolo d'acquisto, é , invece, quest'altra: che non v'è una mutazione di proprietà da persona a persona, benché vi sia realmente una mutazione nel titolo di acquisto, in quanto, effettivamente, vi è un nuovo trasferimento rispetto alla stessa persona. Ed è perciò che la legge esige che il decreto di trasferimento sia annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto.
Appunto perchè il terzo acquirente aggiudicatario dell'immobile ne resta proprietario in virtù del decreto di trasferimento, col quale si chiude il giudizio di purgazione da lui istituito, l'art. 2897 gli concede il regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo con lui stipulato nel contratto di vendita ed offerto da principio ai creditori iscritti. Questo regresso suppone, evidentemente, l'evizione del suo primo titolo di acquisto, il quale, perciò, si estingue per dar luogo ad un nuovo titolo di acquisto, che è il decreto di trasferimento.