L'atto introduttivo del
giudizio di convalida ha natura complessa, in quanto contiene sia un atto processuale (la citazione) che un atto sostanziale (l'
intimazione di licenza o di
sfratto).
A tale natura complessa dell'atto introduttivo si ricollegano diverse questioni.
La prima è quella relativa alla necessità che l'atto sia sottoscritto, oltre che dal
difensore, anche dalla parte: prevale la tesi secondo cui non occorre che la parte sottoscriva personalmente l'atto, in quanto il conferimento della
procura ad litem ha il significato inequivocabile della volontà del locatore di autorizzare il difensore ad emettere per suo nome e per suo conto la dichiarazione negoziale.
Altra questione è quella di stabilire se la citazione debba contenere la contestuale intimazione, come sembra richiedere la lettera dell'
art. 657 del c.p.c.: parte della dottrina propende per la tesi positiva, mentre secondo altra tesi è sufficiente che la citazione faccia riferimento ad un'intimazione avvenuta in precedenza in via stragiudiziale.
Per quanto concerne il contenuto della citazione, deve osservarsi che la norma in esame richiama sia l’
art. 125 del c.p.c. che, indirettamente, l’
art. 163 del c.p.c., prevedendo che, in luogo dell'avvertimento previsto dal n. 7 di quest'ultima norma, l'intimato sia avvertito delle conseguenze della mancata
comparizione o della mancata opposizione.
Pertanto, l'intimante deve esplicitare la chiara volontà di ottenere il rilascio per finita locazione o per
morosità (o per cessazione del rapporto d'opera) e nel contempo deve citare l'intimato a comparire all'udienza di convalida.
La mancanza dello specifico avvertimento previsto dalla norma in esame così come la sua inadeguatezza (tale sarebbe un generico richiamo alle conseguenze dell'art. 660) determina la nullità della citazione e la necessità della sua rinnovazione.
Altro elemento peculiare dell'atto di intimazione è costituito dalla dichiarazione di residenza o dall'
elezione di domicilio del locatore in luogo del comune in cui ha sede il giudice adito; in mancanza di tale dichiarazione, sia l'opposizione tardiva sia ogni altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la
cancelleria.
Le particolari cautele che la norma in commento prevede in ordine alla
notificazione dell'atto introduttivo si ritiene siano state imposte dal legislatore in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall'assenza dell'intimato; per tale ragione si vuole che le stesse siano il frutto di una libera scelta e non causate dalla mancata conoscenza del procedimento.
In particolare, ci si riferisce alla esclusione della notificazione al
domicilio eletto (la
ratio di tale esclusione risiede nell'evitare che in sede di stipula del contratto di
locazione il
locatore imponga un domicilio eletto che possa rendere impossibile o estremamente difficile la conoscenza dell'atto) ed a quanto previsto all'ultimo comma, ossia la necessità che si dia avviso a mezzo di lettera raccomandata dell'avvenuta notificazione in tutti i casi in cui non sia possibile eseguirla a mani proprie.
Circa le conseguenze dell’avviso all’intimato, non vi è uniformità di opinioni, in quanto mentre secondo parte della dottrina la sua omissione determina nullità della notificazione (costituendo integrazione del procedimento notificatorio), secondo altra tesi dall’omissione ne consegue la nullità della citazione.
Altra parte della dottrina, escludendo che l'avviso faccia parte della notificazione (deve considerarsi come comunicazione della già avvenuta notificazione), ne deduce che l'omissione non può determinare la nullità della notificazione, ma incide su un requisito extratestuale della domanda di convalida, con la conseguenza che il giudice dovrà ordinare la rinnovazione della citazione ex
art. 663 del c.p.c..
Occorre evidenziare che l'avviso deve essere inviato anche quando il procedimento notificatorio viene completato con la spedizione di un avviso a mezzo lettera raccomandata ex
art. 140 del c.p.c., in quanto quest’ultimo si pone all'interno del procedimento di notificazione, mentre l'avviso previsto dalla norma in esame è successivo alla stessa.
E’, invece, pacifica in dottrina la tesi secondo cui, ancorché non esplicitamente esclusa dall'art. 660, la forma di notificazione prevista dall'
art. 143 del c.p.c. sia incompatibile con il giudizio di convalida, in quanto tale forma di notificazione si risolve in una vera e propria
ficto iuris, ed il giudice non potrebbe mai essere sicuro della conoscenza dell'atto.
I termini a comparire che debbono intercorrere tra la data di notificazione e quella dell'udienza fissata in citazione sono di venti giorni.
Tuttavia, secondo quanto previsto al quarto comma, l’'intimante, può chiedere la riduzione dei termini alla metà per le cause che richiedono pronta spedizione; in questo caso il giudice provvede con decreto redatto in calce all'
originale ed alle copie (si tratta di un termine libero).
Il giudizio di convalida rientra tra quelli che l'art. 92 ord. giud. esclude dalla sospensione feriale dei termini. Si precisa in dottrina che durante il periodo feriale possa svolgersi solo la fase sommaria del procedimento, mentre quella ordinaria successiva all'emanazione dell'
ordinanza provvisoria di rilascio (ovvero alla sua negazione) rientrerebbe tra le cause soggette a sospensione, salva l'espressa dichiarazione d'urgenza.
Secondo quanto espressamente statuito al comma 5, sono previste forme estremamente semplificate per la costituzione in giudizio, la quale si effettua per l'intimante mediante il deposito dell'intimazione con la relata di notifica e per l'intimato mediante una comparsa di costituzione.
La costituzione può avvenire, oltre che in cancelleria, anche direttamente all'udienza.
Il comma 6° ammette la comparizione personale dell'intimato anche senza un difensore, ma si precisa che questa possibilità riguarda solo le attività della fase sommaria e non quelle della fase ordinaria.