(massima n. 1)
Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la configurabilità sia della forza maggiore che del nesso causale in presenza di una denunciata colica renale verificatasi due giorni prima dell'udienza, ovvero in un lasso di tempo idoneo affinché il difensore della ricorrente potesse provvedere alla propria sostituzione).