(massima n. 1)
Nel regime anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353 il Pretore davanti al quale si propone l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art. 668, comma terzo c.p.c.), qualora la causa ecceda la sua competenza per valore in relazione all'ammontare dei canoni per il periodo in contestazione (art. 12 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/90) deve rimettere le parti davanti al Tribunale al quale compete anche la decisione sull'ammissibilitą dell'opposizione tardiva. L'ordinanza del Pretore di rimessione al Tribunale, ove non impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, rende irretrattabile la decisione sul punto.