(massima n. 1)
Il giudice d’appello, qualora accerti la nullità dell’ordinanza di estinzione del procedimento per convalida di sfratto, adottata in primo grado per effetto dell’avvenuta sanatoria della morosità nel termine di grazia, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve procedere alla decisione nel merito della controversia, non essendo in tal caso applicabile l’art. 354, comma 2, c.p.c., il quale si riferisce alle specifiche ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti previste dall’art. 307 c.p.c., atteso che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 55, comma 5, della l. n. 392 del 1978 va qualificata, invece, come provvedimento di merito, equiparabile ad una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto insita nell’intimazione di sfratto per morosità.