(massima n. 1)
L'opposizione tardiva alla convalida prevista dall'art. 668 c.p.c., che introduce un procedimento con carattere ibrido al quale, ricorrendo i presupposti di legge, è assegnata la funzione di rimessione in termini nell'opposizione all'intimazione con l'insorgenza di una situazione processuale analoga a quella conseguente alla proposizione dell'opposizione tempestiva nel corso del procedimento per convalida, deve essere inclusa a pieno titolo nell'ambito dei "procedimenti di sfratto" di cui all'art. 92 del R.D. n. 12 del 1941 (come richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969), con la conseguenza che fa eccezione, al pari dell'opposizione tempestiva, al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, sia pure solo con riguardo alla prima fase, finalizzata alla sospensione dell'esecuzione della convalida e caratterizzata da peculiari ragioni di urgenza. È peraltro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost, dell'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969 nella parte in cui non si applica al termine previsto per l'opposizione alla convalida di cui all'art. 668 c.p.c., poiché l'eccezione alla sospensione dei termini introdotta dall'art. 3 della medesima legge n. 742 del 1969, siccome diretta a favorire la rapida emissione dei provvedimenti di rilascio, si rivela funzionale - nel caso dell'opposizione tardiva - proprio alle esigenze di difesa della parte intimata, consentendole di ottenere, anche nel corso del periodo feriale, la sospensione dell'esecuzione.