(massima n. 1)
Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore ) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata ) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il malore denunciato sindrome diarroica integrasse un impedimento idoneo a giustificare la impossibilità per il ricorrente di partecipare all'udienza di convalida della licenza di finita locazione, non essendo la mera invocazione di un malore sufficiente per ritenere dimostrata tale impossibilità e non risultando provato il nesso causale tra il documentato malore e la mancata comparizione, anche in virtù del comportamento successivo dell'opponente ).