(massima n. 1)
Nel giudizio di merito instaurato con l'apertura della fase rescissoria dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore - opposto (che assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore) ha facoltā di modificare la propria domanda, formulata con l'atto di intimazione di licenza o di sfratto, entro il limite dell'art. 420, comma primo, c.p.c. (che consente la modifica delle domande giā enunciate, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice), mentre č da ritenersi esclusa la possibilitā di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto di intimazione.