(massima n. 1)
Il giudice dell'appello il quale — contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia — reputi ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. ad una convalida di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto non sussiste l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione, essendo l'accertamento della risoluzione del rapporto locatizio avvenuto in sede di cognizione sommaria con l'emissione del provvedimento di convalida.