(massima n. 1)
L'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. deve ritenersi accordata per qualsiasi irregolaritą della notificazione dell'atto di intimazione, ancorché comportante una nullitą dell'atto stesso in relazione alla sua notifica e la sua giustificata ammissibilitą di ingresso al giudizio di merito come se l'opposizione stessa fosse tempestiva, imponendo al giudice di giudicare sull'eccezione del conduttore.