(massima n. 1)
L'opposizione dopo la convalida č ammessa, ai sensi dell'art. 668 c.p.c. (interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1972) soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolaritā della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore, e nel caso in cui lo stesso, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che il mancato rispetto dell'ora contumaciale ex art. 59 disp. att. c.p.c. integrasse uno dei casi in cui č ammissibile l'opposizione dopo la convalida).