(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, comma primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non ammette una incondizionata proponibilità della opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, ma la limita ai soli casi in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, poiché esistono all'interno della disciplina del procedimento per convalida di sfratto una serie di previsioni (art. 663, comma primo, c.p.c.; art. 660, ultimo comma, c.p.c.) atte a garantire un rilevante grado di certezza della conoscenza da parte dell'intimato dell'atto notificatogli.