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Articolo 644 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata notificazione del decreto

Dispositivo dell'art. 644 Codice di procedura civile

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace (1) qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni (2) dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche] e di novanta giorni negli altri casi(3); ma la domanda può essere riproposta [disp. att. 188](4).

Note

(1) Il termine per la notifica decorre dal giorno in cui il decreto viene depositato in cancelleria. Si tratta di un termine processuale, pertanto trova applicazione la L. 7-10-1969, n. 642 sulla sospensione feriale. La notifica del decreto deve avvenire a pena di inefficacia e se si tratta di un decreto provvisoriamente esecutivo, diventa necessario per l'ingiunto evidenziare la sua sopravvenuta inefficacia. Questi può ricorrere per ottenere un'ordinanza con la quale il giudice dichiara la inefficacia del decreto ingiuntivo proprio perché l'inefficacia non opera di diritto, ma su istanza di parte.
(2) Tale termine risulta così modificato dall'art. 8, comma 3bis, d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534, in vigore dal 21-12-1995.
(3) Nel caso in cui il creditore dimostri di non aver potuto notificare il decreto entro il termine perentorio di cui alla norma per cause a lui non imputabili, può rivolgersi al giudice che ha messo il decreto, proponendo istanza di rimessione in termini affinché gli sia concesso un nuovo termine entro cui procedere alla notifica.
(4) Il mancato passaggio in giudicato del decreto decaduto determina la possibilità per il creditore di riproporre la domanda, sia in via ordinaria sia in via monitoria. Nel caso in cui la notifica sia tardiva, l'opponente può rilevare l'inefficacia solamente con l'opposizione ex art. 645 nel termine ivi indicato e che decorre, comunque, dalla data di notifica. In mancanza, il decreto ingiuntivo resterà efficace. Diversamente, quando la notifica avvenuta nei termini risultasse nulla, l'ingiunto potrà proporre opposizione ex art. 650 dovendo provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della nullità della notifica. In caso di notifica inesistente, i rimedi utilizzabili saranno quelli ex artt. 188 disp. att. e 650, ma non l'opposizione ex art. 645 che comunque presuppone la notifica del decreto.

Spiegazione dell'art. 644 Codice di procedura civile

Vengono qui disciplinate le conseguenze della mancata notificazione del decreto di ingiunzione.
La ragione di questa disposizione sta nel fatto che la mancata notifica del ricorso e del decreto è indice della volontà del creditore di non avvalersi del provvedimento, lasciando presumere che il creditore intenda abbandonare il titolo.
Il termine per la notifica deve farsi decorrere non dalla pronuncia del provvedimento, ma dalla data in cui lo stesso è stato depositato in cancelleria; trattasi di termine processuale perentorio e non prorogabile, soggetto alla sospensione per il periodo feriale ex Legge n. 742/1969.

Nell’ipotesi di mancata notifica entro il termine, l’ingiunto può presentare ricorso volto ad ottenere una ordinanza con la quale il giudice dichiarerà l’inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tale inefficacia, infatti, non opera di diritto, ma su istanza di parte, da presentare secondo le forme prescritte dall’art. 188 delle disp. att. c.p.c..
Dopo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la notifica al creditore ricorrente (presso il domicilio eletto nel ricorso, se ciò avviene entro un anno dalla pronuncia del decreto), la questione viene decisa con ordinanza non impugnabile.
Per quanto concerne il regime di tale provvedimento, prevale in giurisprudenza l’orientamento secondo cui esso possa variare, in quanto mentre in caso di rigetto dell'istanza non è impugnabile e l'ingiunto può riproporre la domanda d'inefficacia nei modi ordinari (anche sotto forma di opposizione ex art. 615 del c.p.c.), in caso di accoglimento, invece, il provvedimento che dichiara l'inefficacia viene ritenuto impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione previsto dal comma 7 dell’art. 111 Cost..

In generale si ritiene che il procedimento speciale disciplinato dall'art. 188 disp. att. c.p.c. non costituisca la strada obbligata per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo e che la relativa domanda possa essere proposta anche con autonoma azione ordinaria di mero accertamento ovvero in via di eccezione ovvero, ancora, con opposizione all'esecuzione intrapresa dal creditore sulla base del decreto ingiuntivo, di cui si vuole contestare la sopravvivenza.

L’ultima parte della disposizione ammette la possibilità di riproporre la domanda.
Tale riproposizione, sia in via ordinaria che ingiuntiva, si fa scaturire dal fatto che il mancato passaggio in giudicato del decreto decaduto opera per il creditore sia in positivo che in negativo, e pertanto quest’ultimo non può non disporre ancora di mezzi a tutela del proprio diritto.

In caso di notificazione tardiva, l’inefficacia può essere rilevata solo con l’opposizione ex art. 645 del c.p.c., in mancanza della quale il decreto ingiuntivo diventerà definitivo (ciò significa che i vizi della notificazione si convertono in motivi di opposizione).

Qualora, invece, la notifica venisse effettuata nei termini ma dovesse risultare nulla, l’ingiunto potrà proporre opposizione ex art. 650 del c.p.c.; nel corso del giudizio di opposizione dovrà provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo proprio a causa della nullità della notifica.

Altra ipotesi è quella della notifica inesistente, nel qual caso i rimedi utilizzabili saranno quelli di cui all’art. 188 delle disp. att. c.p.c. e 650 c.p.c., ovvero l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 del c.p.c.; non ci si potrà avvalere, invece, dell’opposizione ex art. 645 del c.p.c., in quanto questa presuppone la pendenza della lite, che l’art. 643 del c.p.c. subordina all’avvenuta notifica del decreto.

Dibattuta è la questione relativa all'ammissibilità di una proroga e/o rimessione del termine, la cui soluzione è inevitabilmente condizionata dal contenuto dell' art. 153 del c.p.c., che fino al 4 luglio 2009 prevedeva l'assoluta improrogabilità dei termini perentori, mentre a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta con L. 18.6.2009, n. 69, consente alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

In dottrina, un unico autore si è espresso in favore della prorogabilità del termine in esame, mentre hanno aderito all'orientamento contrario la maggior parte degli autori, osservando che l'ostacolo principale avrebbe dovuto essere individuato nella collocazione della norma nel II Libro del codice di rito, in un momento processuale caratterizzato dal contraddittorio e da fasi cadenzate con termini preclusivi in successione tra loro.

Con la successiva modifica dell' art. 153 c.p.c. e il conseguente spostamento dal II al I Libro del codice della relativa disciplina, la questione dovrebbe ritenersi ormai definitivamente risolta, non sussistendo più validi argomenti per negare la possibilità di ottenere una proroga anche del termine in esame, purché il ricorrente riseca a dimostrare la non imputabilità della decadenza in cui è incorsa.

Massime relative all'art. 644 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 36496/2021

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018).

Cass. civ. n. 26537/2014

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, è sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacità di agire).

Cass. civ. n. 4421/2014

La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed estesa ad "ogni fase, stato e grado del giudizio" abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale procedimento speciale volto ad inficiare l'efficacia del decreto medesimo ex art. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ., che si articola in una forma di tutela anticipatoria (ex art. 188, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) e in una, alla prima non alternativa, da instaurare (art. 188, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.) con le forme ordinarie, e, dunque, rientra senz'altro nell'ampia locuzione della procura, attenendo allo "stato" del procedimento che può seguire alla fase monitoria.

Cass. civ. n. 951/2013

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

Cass. civ. n. 17478/2011

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 c.p.c..

Cass. civ. n. 18791/2009

Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.

Cass. civ. n. 22959/2007

La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.

Cass. civ. n. 21050/2006

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

Cass. civ. n. 9938/2005

La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

Cass. civ. n. 7764/2005

L'eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo — perché notificato fuori termine — non è rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 12752/2003

La previsione dell'art. 188 disp. att. c.p.c. e lo speciale procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, hanno riguardo esclusivamente alla ipotesi del decreto ingiuntivo notificato al di là del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e non si applicano quindi alla ipotesi della semplice nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e a quella della mancata notificazione del decreto stesso.

Cass. civ. n. 15977/2000

L'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, deve essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero con il procedimento previsto dall'art. 188 att. c.p.c. Divenuto esecutivo il decreto, la predetta inefficacia non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione.

Cass. civ. n. 5447/1999

Il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale, a pena di inefficacia, deve esser notificato il decreto ingiuntivo, è di natura processuale, sicché, non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali della parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 stessa legge 7 ottobre 1969, n. 742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale.

Cass. civ. n. 9872/1997

Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 att. c.p.c., o con la procedura prevista dai primi due commi, o con autonoma domanda (ultimo comma); invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Cass. civ. n. 668/1997

Il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla ma non è giuridicamente inesistente comporta che qualora la notificazione eseguita con modalità di cui alla norma sopraindicata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo l'opposizione dell'intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità, sicché ove l'opponente si limiti a dedurre l'inefficacia del decreto a norma dell'art. 644 c.p.c. senza contestare ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse, rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l'appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull'opposizione e il ricorso per cassazione contro quest'ultima.

Cass. civ. n. 7694/1995

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 7331/1995

In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire in qualunque tempo, purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28 della stessa legge, senza che possa trovare applicazione il termine per la notificazione prevista dall'art. 644 c.p.c., per il decreto ingiuntivo, atteso che questo si differenzia nettamente dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, che è un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.

Cass. civ. n. 3783/1995

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c., può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.

Cass. civ. n. 8593/1993

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace, a norma dell'art. 644 c.p.c., nel caso di mancata notifica nei termini stabiliti in tale norma e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notificazione, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c. Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude quindi la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso di cui all'art. 644 c.p.c.

Cass. civ. n. 5231/1993

Mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della detta notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito. Ne consegue che l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile ed insuscettibile di conversione in opposizione tardiva a tale decreto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria.

Cass. civ. n. 11915/1990

La notificazione del decreto ingiuntivo, oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia, comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, e, quindi, rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su opposizione dell'intimato proposta per eccepire detta inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare quell'eccezione, traendone le necessarie implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore.

Cass. civ. n. 4488/1982

Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 c.p.c. decorre non dalla data apposta nel contesto nel provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria.

Cass. civ. n. 5907/1980

L'onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalità prescritte dall'art. 143 primo e secondo comma c.p.c., mentre resta a tal fine irrilevante che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalità, fissato dal terzo comma del citato art. 143 c.p.c. per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell'atto.

Cass. civ. n. 1045/1977

Qualora il debitore, con atto di opposizione avverso precetto intimatogli in forza di decreto ingiuntivo, contesti l'efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia (art. 644 c.p.c.), incombe al creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del compimento e della tempestività di detta notifica, mediante esibizione dell'originale dell'ingiunzione, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario.

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