(massima n. 1)
Ai fini dell'esperibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine, condizionata dall'art. 650 c.p.c. alla prova, da parte dell'intimato, «di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» dello stesso decreto, l'opponente tardivo è tenuto a provare che vi è stata una irregolarità della notificazione che ha determinato la mancata tempestiva conoscenza del decreto. Tale prova non deve essere data necessariamente attraverso la produzione della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo, perché il vizio della notifica può essere stato tale da avere impedito la consegna all'opponente della copia del decreto ingiuntivo, munito della relata di notificazione.