(massima n. 1)
La nullità di notifica del decreto ingiuntivo (nella specie eseguita presso la sede di una persona giuridica a mani del portiere anziché delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c.) spiega rilievo solo ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sicché diventa improponibile l'anzidetta opposizione per la scadenza del termine di cui al terzo comma della norma citata, la nullità in questione diviene irrilevante ed il decreto ingiuntivo valido ed efficace, restando escluso che l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. possa convertirsi nella opposizione tardiva.