(massima n. 1)
L'onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, come conseguenza del vizio della notificazione, al fine dell'esperibilitą dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., sussiste solo quando detto vizio concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. In ipotesi invece di nullitą di detta notificazione, per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere effettuata, secondo l'ordine gradato fissato dall'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c., il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica la dimostrazione di detto collegamento fra tardiva conoscenza del decreto e vizio della notificazione.