(massima n. 1)
In caso di dubbio, dovuto ad omonimia, sulla diversa identitā tra il soggetto nei cui confronti sia stata domandata e pronunciata ingiunzione di pagamento ed il soggetto destinatario della notificazione del relativo decreto, quest'ultimo č legittimato a proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., comprendendo l'accertamento da compiere in tale ipotesi il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione delle parti del rapporto obbligatorio.